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C.M. MIUR 02.02.2010, n. 10

Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2010 - 2011.

Com'è noto, l'art. 21, comma 9, della legge 11-3-1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) stabilisce, tra l'altro, che i limiti di reddito previsti dall'art. 28, comma 4, della legge 28-2-1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988,in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - dipartimento del Tesoro - ha comunicato in data 25 gennaio 2010 che il tasso d'inflazione programmato per il 2010 è pari a 1,5%.

I limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, pertanto, sono rivalutati, per l'anno scolastico 2010-2011, come dal seguente prospetto in euro:

per i nuclei familiari formati dal seguente numero di persone limite massimo di reddito per l'anno scolastico 2009-2010 riferito all'anno d'imposta 2008 rivalutazione in ragione dell'1,5%, con arrotondamento all'unità di euro superiore limite massimo di reddito espresso in euro per l'a.s. 2010-2011 riferito all'anno d'imposta 2009
1 4.871,00 74,00 4.945,00
2 8.081,00 122,00 8.203,00
3 10.388,00 156,00 10.544,00
4 12.406,00 187,00 12.593,00
5 14.423,00 217,00 14.640,00
6 16.347,00 246,00 16.593,00
7 e oltre 18.266,00 274,00 18.540,00

La misura delle tasse scolastiche, determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie Generale n. 118 del 23-5-1990), è pari a euro 6,04 (tassa di iscrizione), a euro 15,13 (tassa di frequenza) e a euro 15,13 (tassa ritiro diplomi).

Con la C.M. n. 2 del 4-1-2006 e con la C.M. n. 13 del 30-1-2007 è stato comunicato che gli studenti che si iscrivono al

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