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Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 23.02.2010, n. 9

Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 - Istruzioni in materia di pagamento di stipendi e di pensioni.

Premessa

In data 13 febbraio 2010 è stato pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 36 il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, con il quale sono state introdotte le disposizioni volte a recepire la Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (cosiddetta Payment Services Directive - PSD). Le norme recate dal decreto legislativo entreranno in vigore il 1° marzo 2010.

Con la presente circolare, limitatamente al pagamento di stipendi e di pensioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche - INPDAP, vengono illustrate le principali novità in materia di accreditamenti introdotte dal suddetto decreto legislativo.

1. Riduzione dei tempi di accreditamento

L'articolo 36, comma 4 del richiamato decreto legislativo n. 11/2010 sopprime l'articolo 4 del D.P.R. 10 febbraio 1984, n. 21, provvedimento recante Modalità agevolative per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato, nella parte in cui prevede che i titoli di spesa emessi dall'Amministrazione statale per l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale del beneficiario siano estinti con tre giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data fissata per l'accreditamento. Sulla base di quest'ultima norma, a partire dal 1984, gli istituti di credito presso i quali sono aperti i conti correnti dei dipendenti e dei pensionati hanno ricevuto mensilmente i fondi relativi ai ratei di stipendio o di pensione con tre giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la corresponsione delle competenze agli effettivi beneficiari finali.

Le disposizioni recate dal decreto legislativo in questione, che stabiliscono termini certi e univoci per il trasferimento di risorse tra l'istituto di credito dell'ordinante e quello del beneficiario e per il successivo accredito al beneficiario ste

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