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CCNL 12.02.2010

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 12 febbraio 2010 relativo al personale dirigente dell'area I - Quadriennio normativo 2006 - 2009 - Biennio economico 2006 - 2007. (G.U. 25.02.2010, n. 46)

Titolo III - Trattamento economico

Capo IV - Particolari istituti economici

Art. 28 - Trattamento economico dei dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute

1. Per i dirigenti delle professionalità sanitarie di cui al presente articolo, in ragione della specifica situazione retributiva, la retribuzione di posizione - parte fissa, di cui all'art. 9 (finanziamento e retribuzione di posizione dei dirigenti delle professionalità del Ministero della Salute inquadrati ai sensi dell'art. 18, comma 8, del d.lgs. 502 del 1992), del CCNL per il biennio 2004-2005 del 21 aprile 2006, è incrementata, con decorrenza dalla data sottoindicata, dei seguenti importi annui lordi:

Valore annuo al 1.1.2005 Incremento dal 1.1.2007 Nuovo valore annuo
Medico chirurgo e medico veterinario 2.755,05 1.000,00 3.755,05
Chimico, biologo, farmacista e psicologo 5.595,57 1.000,00 6.595,57

2. L'importo della retribuzione di posizione è annuo, lordo ed erogato per tredici mensilità.

3. Il finanziamento degli incrementi di cui al comma 1 è garantito dalle risorse che confluiscono nel fondo di cui all'art. 79 (integrazione del fondo del Ministero della Salute) del CCNL per il quadriennio 2002-2005 che, pertanto, è integrato del seguente importo annuo lordo:

- dal 1° gennaio 2007 di euro 1.000,00 per ogni dirigente in servizio, anche a tempo determinato, al 31.12.2005.

4. Il fondo di cui all'art. 79 del CCNL per il quadriennio 2002-2005, è inoltre increment

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