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Nota MIUR 09.12.2010, prot. n. 10870

Istituzioni scolastiche - Acquisti presso fornitori residenti in Paesi non UE.

Con la presente, si invitano le Istituzioni Scolastiche alla rigida osservanza delle disposizioni in materia di relazioni commerciali con ditte fornitrici di beni e servizi che hanno sede e/o residenza fiscale in Paesi non U.E. a fiscalità privilegiata elencati nella "Black list", individuate dai DDMM 4.05.1999 e 21.11.2001, il cui elenco è stato aggiornato con DM 27.07.2010 in vigore dal 4.08.2010 o con ditte a questi Paesi riconducibili, anche mediante intermediari.

Con il Decreto del 30 marzo 2010, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha previsto l'obbligo di comunicare le operazioni effettuate nei confronti degli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

L'obbligo assume particolare rilevanza in quanto, oltre ai Paesi tropicali, sono interessati alcuni Paesi vicini all'Italia, come Lussemburgo, Principato di Monaco, San Marino, Svizzera, nonché buona parte dei Paesi arabi. Con DM 27.07.2010 dalle "Black List" sono stati eliminati Cipro, Malta e la Corea del Sud: le operazioni intrattenute con tali Paesi pertanto non rientrano nell'obbligo di monitoraggio.

 

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