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Legge 30.12.2010, n. 240

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. (G.U. 14.01.2011, n. 10 - S.O. n. 11)

Titolo III - Norme in materia di personale accademico e riordino della disciplina concernente il reclutamento

Art. 25 - Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori 75

1. L'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, non si applica a professori e ricercatori universitari. I provvedimenti adottati dalle università ai sensi della predetta norma decadono alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che hanno già iniziato a produrre i loro effetti.

75

La Corte costituzionale, con sentenza n. 83 del 9 maggio 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario).

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