Legge 03.12.2010, n. 202
1. L'organizzazione e lo svolgimento del periodo intensivo di formazione, di durata non inferiore a sei mesi, sono curati dall'ufficio scolastico regionale per la Sicilia con la collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS).
2. I candidati, al termine della frequenza del corso di formazione, sostengono un colloquio selettivo. L'attestato di superamento del corso è rilasciato dal direttore del medesimo.
3. Le procedure di rinnovazione del concorso di cui all'articolo 1 devono essere completate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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