D.P.C.M. 23.12.2010, n. 277
Capo II - Progetti per la flessibilità, il reinserimento e gli interventi innovativi in favore di lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge
1. Possono presentare progetti di cui al presente capo, sulla base di specifico accordo contrattuale, stipulato con le modalità di cui all'articolo 6:
a) i datori di lavoro privati che esercitano attività di impresa, anche in forma collettiva (società), nonché i consorzi, i gruppi di imprese e le associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee, costituite o costituende, anche ove prevedano la partecipazione di enti locali cofinanziatori;
b) altri datori di lavoro privati non esercenti attività di impresa, a condizione che risultino iscritti in pubblici registri;
c) le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie, a concorrenza della somma eventualmente residua, una volta soddisfatte, per ciascuna scadenza, le richieste di contributi presentate dai soggetti di cui alle lettere a) e b) e dichiarate "ammissibili a finanziamento" ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
2. Gli enti pubblici diversi da quelli elencati al comma 1, lett. c) non rientrano, comunque, tra i soggetti finanziabili, anche nel caso in cui prendano parte a progetti promossi nell'ambito di una rete o di un consorzio, ai sensi del comma 1, lett. a).
3. Parimenti, non sono finanziabili i soggetti che si trovino in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata o concordato preventivo o per i quali siano in corso procedimenti diretti all'apertura di una delle predette procedure.
4. I soggetti che hanno già usufruito di contributi ai sensi dell'articolo 9 della l
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