IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legislativo 30.12.2010, n. 235

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (G.U. 10.01.2011, n. 6 - S.O. n. 8)

Art. 12 - Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, l'alinea è sostituita dal seguente:

«1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine, le predette amministrazioni individuano un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, responsabile del coordinamento funzionale. Al predetto ufficio afferiscono i compiti relativi a:»;

b) al comma 1:

1) alla lettera a), dopo le parole: «servizi informativi,» sono inserite le seguenti: «di telecomunicazione e fonia,»;

2) alla lettera b) dopo le parole: «servizi informativi,» sono inserite le seguenti: «di telecomunicazione e fonia»;

3) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;»;

4) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di telecomunicazione e fonia;»;

5) alla lettera j), la parola: «sicurezza,» è soppressa;

c) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonché i Corpi di polizia hanno facoltà di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli già previsti nei rispettivi assetti organizzativi.»;

d) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

«1-t

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.