Decreto legislativo 30.12.2010, n. 235
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) autenticazione del documento informatico: la validazione del documento informatico attraverso l'associazione di dati informatici relativi all'autore o alle circostanze, anche temporali, della redazione;»;
b) alla lettera c) le parole: «di fotografia» sono sostituite dalle seguenti: «di elementi per l'identificazione fisica»;
c) dopo la lettera i) sono inserite le seguenti:
1) «i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto;»;
2) «i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto;»;
3) «i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;»;
4) «i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario;»;
d) dopo la lettera p) è inserita la seguente:
«p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;»;
e) dopo la lettera q) è inserita la seguente:
«q-bis) firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la c
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