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Direttiva MIUR 30.12.2010, n. 103.

Art. 4 -

1. La Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio assegna alle istituzioni scolastiche statali che abbiano parte dei posti di organico accantonati, risorse finanziarie in ragione di quanto necessiterebbe per coprire detti posti con collaboratori scolastici sino al temine delle attività didattiche, maggiorato del 30%. La citata assegnazione è effettuata a valere sulle risorse iscritte nei fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 1 comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. La medesima Direzione generale, ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.I. 44/2001, informa tempestivamente le scuole dell'assegnazione di cui al comma 1. Provvede altresì ad informare dell'avvenuta assegnazione e dei relativi importi ciascun Ufficio Scolastico Regionale.

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