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Determinazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 22.12.2010, n. 10

Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari. (G.U. 07.01.2011, n. 4)

(Art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217)

Premessa

Il presente atto fa seguito alla determinazione n. 8 adottata dall'Autorità lo scorso 18 novembre e recante "Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal d.l. 12 novembre 2010, n. 187".

L'Autorità, attesa anche la conversione con legge 17 dicembre 2010, n. 217 del decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, di modifica della legge 13 agosto 2010, n. 136 e considerate le numerose richieste di chiarimenti pervenute, ha ritenuto di emanare ulteriori indicazioni operative per la concreta attuazione degli obblighi di tracciabilità, avuto riguardo alle problematiche di maggior rilievo segnalate da stazioni appaltanti ed operatori economici.

1. Regime transitorio

Alla luce del quadro normativo risultante dalle modifiche apportate alla legge n. 136/2010, gli obblighi di tracciabilità trovano immediata ed integrale attuazione in relazione ai contratti (e subcontratti da essi derivanti) sottoscritti dopo il 7 settembre 2010, ancorché relativi a bandi pubblicati prima del 7 settembre 2010. Tali contratti devono recare sin dalla sottoscrizione le nuove clausole sulla tracciabilità.

Per quanto concerne, invece, i contratti sottoscritti prima della data menzionata (7.9.2010), l'articolo 6 comma 2 del d.l. n. 187/2010, come modificato dalla legge n. 217/2010, prescrive che gli stessi siano adeguati alle norme sulla tracciabilità entro centottanta giorni "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Accogliendo l'auspicio espresso dall'Autorità, il citato comma 2 prevede, poi, che tali contratti, ai sensi dell'articolo 1374 del codice civile (c.c.), "si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 del

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