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Delibera CiVIT 22.12.2010, n. 124

Sistema di misurazione e valutazione della performance: procedure di conciliazione (articolo 7, comma 3, decreto legislativo n. 150/2009).

LA COMMISSIONE

In rapporto all'attuazione dell'articolo 7, comma 3, del dlg. n. 150/2009, che prevede procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance, sono insorte alcune criticità in ordine alla posizione degli organismi deputati alla funzione di conciliazione, nonché al loro funzionamento presso le singole amministrazioni.

In particolare, le amministrazioni hanno, in molti casi, stabilito che tale organismo sia costituito dalla figura gerarchicamente sovraordinata al "valutatore", alla quale, quindi, potrà rivolgersi il "valutato" nelle ipotesi in cui lo stesso voglia contestare il provvedimento di valutazione adottato nei suoi confronti.

Si ricorda che la delibera n. 104/2010 della Commissione, con riferimento a quanto indicato in via generale dalla legge, precisa che "per procedure di conciliazione si intendono le iniziative volte a risolvere i conflitti nell'ambito della processo di valutazione della performance individuale e a prevenire l'eventuale contenzioso in sede giurisdizionale. Nell'ambito della valutazione della performance individuale, infatti, per effetto della concreta implementazione del Sistema, potrebbero sorgere contrasti tra i soggetti responsabili della valutazione ed i valutati: a tal fine, occorre definire delle procedure finalizzate a prevenirli e risolverli. (...) occorre, quindi, individuare soggetti, terzi rispetto al valutato e valutatore, chiamati a pronunciarsi sulla corretta applicazione del Sistema, nel caso in cui insorgano conflitti (ad esempio, nel caso di valutazione negativa contestata dal valutato). Occorre inoltre specificare le relative procedure (fasi, tempi e risultanze finali). In ogni caso, la disciplina delle procedure di conciliazione deve ispirarsi ai principi della celerità, della efficacia, della efficienza e della economicità".

Il meccanismo adottato, quindi, dalle amministrazioni, nonostante possa risultare funzionale al

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