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Delibera CiVIT 21.12.2010, n. 123

In tema di valutazione della dirigenza.

LA COMMISSIONE

RILEVATO che, anche in occasione degli incontri tenuti con gli OIV, è stata sollevata la questione relativa alla individuazione dei dirigenti di vertice in relazione ai quali gli OIV devono proporre all'organo di indirizzo politico - amministrativo la valutazione annuale (art. 14, comma 4, lett. e) del decreto legislativo n. 150 del 2009);

RILEVATO che le amministrazioni centrali e gli enti pubblici nazionali presentano variabili articolazioni in ordine alla dirigenza di vertice;

RITENUTO che questa Commissione, nel doveroso rispetto dell'autonomia organizzativa delle amministrazioni e degli enti nelle sue variabili forme, deve limitarsi a fornire indicazioni di carattere generale e metodologico;

RITENUTO che, sul piano dell'inquadramento sistematico, la valutazione individuale deve essere effettuata dal soggetto che ha assegnato gli obiettivi al valutando ed è, quindi, meglio in grado di considerare i risultati conseguiti nell'ambito del contesto nel quale quest'ultimo ha operato;

RITENUTO conseguentemente che, ai soli fini che qui interessano, devono essere considerati "dirigenti di vertice" i soggetti ai quali l'organo di indirizzo politico - amministrativo assegna gli obiettivi e, quindi, nei confronti dei quali deve effettuare la relativa valutazione in ordine al perseguimento degli obiettivi medesimi;

RITENUTO, infine, che quanto ora osservato non esclude, in considerazione del collegamento tra la performance organizzativa e quella individuale, che per la valutazione degli altri dirigenti possano comunque essere richieste utili indicazioni sul piano informativo e metodologico all'OIV, anche nei casi in cui non è prevista la formulazione da parte di questo organo di una proposta in merito;

DELIBERA

che il soggetto che deve operare la valutazione individuale va individuato in quello che ha assegnato gli obiettivi al valutando, con la conseguenza che l'OIV deve formulare la proposta della v

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