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C.M. Economia e delle finanze 22.12.2010, n. 39

Circolare esplicativa concernente "la disciplina dello speciale sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato" (Cedolino Unico).

1. Premessa

Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative per l'introduzione del nuovo sistema di pagamento delle competenze fisse e accessorie (denominato Cedolino Unico) di cui all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) che entrerà in vigore dal primo gennaio 2011, e del conseguente decreto ministeriale 1° dicembre 2010.

Lo strumento del Cedolino Unico consente di:

- semplificare le attività a carico dei diversi uffici e dei singoli utenti, rendendo più efficiente la gestione degli adempimenti connessi alla liquidazione delle competenze accessorie;

- migliorare e uniformare per gli utenti la leggibilità dei documenti stipendiali attraverso un unico cedolino rinnovato e migliorato nello stile grafico;

- consentire agli enti previdenziali di fornire la completa certificazione contributiva dei dipendenti;

- garantire la corretta distribuzione mensile delle ritenute fiscali evitando onerosi conguagli di fine anno.

 

2. Quadro normativo

È preliminarmente necessario puntualizzare i riferimenti alla normativa previgente relativa ai pagamenti delle retribuzioni al personale dipendente dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

I titoli di pagamento previsti dalle norme di cui trattasi sono i mandati informatici, secondo la procedura di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, ovvero i ruoli di spesa fissa, regolamentati dall'articolo 62 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (Legge di contabilità generale dello Stato, LCGS) e dagli articoli 286, 406 e seguenti del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento di contabilità generale dello Stato, RCGS), oppure i pagamenti diretti effettuati da parte dei funzionari delegati ai sensi degli articoli 58 e seguenti della LGCS, degli articoli 338 e seguenti del RCGS e dell'articolo 9 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 sulle aperture di

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