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D.M. MIUR 22.04.2010, n. 39.

Formula iniziale

VISTA la legge n. 296 del 27 dicembre 2006;

VISTO il decreto legge 1 settembre 2008, n. 137 convertito dalla legge n. 169 del 30 ottobre 2008, che all'art. 5-bis prevede l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che erano iscritti, nell'anno accademico 2007/08, al IX ciclo delle SSIS, ai corsi COBASLID delle Accademie di Belle Arti, al primo corso biennale di formazione di II livello dei Conservatori di Musica, abilitanti alle classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A e alla Laurea in Scienze della formazione primaria;

VISTO il D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009, con il quale sono stati fissati modalità e termini per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011;

VISTI in particolare, gli artt. 4, 5, 7 e 8 del sopra citato Decreto n. 42, con i quali si consente ai docenti elencati nell'art. 5bis, della predetta legge n. 169/08, qualora non abbiano conseguito entro il 30 giugno 2009 il titolo abilitante, di permanere con riserva nelle graduatorie ad esaurimento;

VISTO l'art.6 del medesimo D.M. n. 42/2009, che prevede, per coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione sul sostegno dopo il 30 giugno 2009, l'inclusione per l'a.s. 2010/2011 in un elenco aggiuntivo del sostegno, da utilizzare dopo l'assunzione degli aspiranti che, invece, hanno presentato entro il suddetto termine il diploma di specializzazione;

VISTO il decreto legge n. 134 del 25 settembre 2009, convertito dalla legge n.167 del 24 novembre 2009 ed, in particolare, l'art.1, comma 4-sexies, che dispone, in analogia a quanto previsto dall'art. 36, comma 1 bis della legge 14 del 27 febbraio 2009 per gli abilitati con riserva ex D.M. n. 85 dell'11 novembre 2005, la validità dei titoli di idoneità, di abilitazione e di sostegno, conseguiti con riserva a conclusione dei corsi, indetti con D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005, purché

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