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Legge 13.08.2010, n. 136

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. (G.U. 23.08.2010, n. 196)

Art. 1 - Delega al Governo per l'emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato realizzando:

a) una completa ricognizione della normativa penale, processuale e amministrativa vigente in materia di contrasto della criminalità organizzata, ivi compresa quella già contenuta nei codici penale e di procedura penale;

b) l'armonizzazione della normativa di cui alla lettera a);

c) il coordinamento della normativa di cui alla lettera a) con le ulteriori disposizioni di cui alla presente legge e con la normativa di cui al comma 3;

d) l'adeguamento della normativa italiana alle disposizioni adottate dall'Unione europea.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, previa ricognizione della normativa vigente in materia di misure di prevenzione, il Governo provvede altresì a coordinare e armonizzare in modo organico la medesima normativa, anche con riferimento alle norme concernenti l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, aggiornandola e modificandola secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in relazione al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione:

1) che l'azione di prevenzione possa essere esercitata anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale;

2) che sia adeguata la disciplina di cui all'articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;

3)

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