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D.M. MIUR 10.08.2010, n. 75.

Art. 2 - Personale docente ed educativo

2.1 Il contingente di assunzioni di cui all'articolo 1 per il personale docente ed educativo è definito, in coerenza al reale fabbisogno di personale risultante dalla complessiva revisione dell'ordinamento scolastico, dalla modifica dei curricula e dei relativi quadri orario di tutti gli ordini di scuola e in relazione alle disponibilità dei posti residuati dopo l'espletamento delle operazioni di mobilità di cui al CCNI 16.02.2010, tenendo conto dell'esigenza di non creare soprannumero. Le assunzioni in ruolo si effettuano sui posti che risultano a tal fine disponibili e vacanti per l'intero anno scolastico, dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria di cui al CCNI 15.07.2010 e tenuto conto dell'esigenza prioritaria di accantonare una quota di posti pari all'entità del soprannumero.

2.2 Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato viene ripartito a metà tra le graduatorie dei concorsi per esami e titoli indetti nell'anno 1999 - ovvero, in caso di mancata indizione, tra le graduatorie dei precedenti concorsi - e le graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2.3 Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui all'art. 3 e all'art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, da assegnare al concorso per esami e titoli e alle graduatorie ad esaurimento.

2.4 Qualora le assunzioni non possano essere disposte sulla totalità dei posti assegnati in assenza o per esaurimento delle graduatorie sopra indicate o perché sono venuti meno in sede di adeguamento i posti previsti in organico di diritto, è consentito, fermo restando il limite de

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