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D.M. MIUR 05.08.2010

Disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA), delle istituzioni scolastiche e educative e la consistenza della dotazione organica per l'anno scolastico 2010/2011. (G.U. 20.11.2010, n. 272)

Art. 1 - Dotazioni organiche: nazionale e regionali

1.1. In attuazione di quanto previsto dal regolamento predisposto ai sensi del comma 4 dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2008, n. 133 il presente decreto, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del Regolamento citato in preambolo disciplina la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle istituzioni scolastiche ed educative per l'anno scolastico 2010/2011, ed è finalizzato al razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, al fine del conseguimento della maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico.

1.2. La consistenza numerica delle dotazioni organiche del personale di cui al comma 1 è determinata in attuazione del precitato art. 64, comma 2, con il quale è contemplato che le dotazioni medesime devono essere ridotte, nel triennio 2009/10-2011/12, nella misura del diciassette per cento rispetto all'organico di diritto relativo all'anno scolastico 2007/2008. In ciascun anno tale riduzione non deve essere inferiore ad un terzo di quella complessiva. In applicazione dell'art. 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno scolastico 2010/2011 resta ferma l'ulteriore riduzione di mille posti. La riduzione di organico viene realizzata mediante interventi di razionalizzazione sui profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, delle istituzioni scolastiche nonchè, per effetto del dimensionamento scolastico, sul profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi, secondo le consistenze regionali di cui alla tabella "F", costituente parte integrante del presente decreto.

1.3. Nelle regioni nelle quali il dimensionamento delle

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