D.M. Lavoro e delle politiche sociali 02.08.2010
1. Previa trasmissione di copia del presente decreto alle Amministrazioni interessate, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procederà al trasferimento delle risorse di cui alla tabella 1 indicata all'art. 1.
2. Entro 12 mesi dalla data del presente decreto le regioni e le province autonome comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali estremi e importi degli impegni assunti con atti amministrativi giuridicamente vincolanti riferiti alle risorse trasferite.
3. Allo scopo di monitorare l'avanzamento dei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale per l'esercizio dell'obbligo di istruzione - diritto/dovere, ciascuna regione e provincia autonoma predispone un rapporto annuale di attuazione elaborato secondo le linee guida fissate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con l'ISFOL, da inviare allo stesso Ministero entro il 30 giugno 2011. La trasmissione dei rapporti dovrà, preferibilmente, avvenire attraverso posta elettronica ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Sulla base dei rapporti realizzati dalle regioni e le province autonome, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la collaborazione dell'ISFOL presenta un documento di monitoraggio nazionale ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.
4. La trasmissione dei rapporti di monitoraggio, di cui al precedente comma, secondo i termini e i criteri previsti, costituisce condizione ai fini dei trasferimenti di risorse relativi alle annualità successive.
5. Le risorse non utilizzate potranno essere reimpiegate sulla base di criteri da stabilire d'intesa con il Coordinamento delle regioni e delle province autonome
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