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D.M. Economia e delle finanze 08.08.2010

Analisi e revisione delle procedure di spesa per evitare la formazione di debiti pregressi e indicazioni per la redazione dei rapporti sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. (G.U. 14.12.2010, n. 291)

Art. 8 - Pagamenti per spese indifferibili di funzionamento degli uffici

1. Il programma dei pagamenti di cui all'art. 3 deve contenere anche l'evidenziazione di tutti i debiti riferiti all'esercizio finanziario precedente, sia pure non ancora formalizzati con atti di impegno, e conseguenti ad obbligazioni indispensabili ad assicurare la continuità dei servizi.

2. Al fine di consentire la progressiva eliminazione di tutte le situazioni debitorie, le Amministrazioni hanno l'obbligo di inserire con priorità nel programma dei pagamenti di cui all'art. 3 le spese di funzionamento degli uffici, come spese di natura indifferibile. Nelle ipotesi di insufficienza degli stanziamenti, l'Amministrazione deve attivare ogni strumento idoneo al reperimento di risorse all'interno del proprio bilancio. attraverso una riprogrammazione o riallocazione delle risorse, con esclusione di richiesta di ulteriori fondi.

3. In caso di disponibilità insufficienti per tali spese di natura indifferibile, le Amministrazioni devono rinviare o ridurre, per importi corrispondenti, le spese di cui al presente articolo, relative ad operazioni non strettamente necessarie ad assicurare la continuità dei servizi.

4. Il riconoscimento di debito, quale strumento eccezionale di sistemazione di situazioni pregresse, è ammesso solo nei comprovati casi in cui le Amministrazioni, per particolari circostanze imprevedibili, si siano trovate nell'assoluta impossibilità di concludere le ordinarie procedure contrattuali e contabili, secondo gli schemi tipici previsti dall'ordinamento. Gli atti di riconoscimento dei debiti pregressi sono inoltrati alla Procura della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e, nei casi previsti dall'art. 3 della legge n. 20 del 1994, sono assogge

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