D.M. Economia e delle finanze 08.08.2010
1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa, di razionalizzazione ed ottimizzazione, nell'utilizzo delle risorse nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, le Amministrazioni dello Stato, tramite il funzionario responsabile della spesa, sono tenute ad adottare:
a) un programma dei pagamenti previsti nell'anno, coerente e compatibile con i vincoli di bilancio. I funzionari responsabili della spesa, che adottano provvedimenti che comportano impegno, hanno l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. La violazione dei predetti obblighi comporta responsabilità disciplinare e amministrativa a carico del funzionario che dispone la spesa;
b) tutte le iniziative di tipo contabile, amministrativo o contrattuale atte ad evitare la formazione di debiti progressi, qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte agli obblighi contrattuali. Per iniziative di tipo contabile devono intendersi l'utilizzo degli strumenti di flessibilità del bilancio; per iniziative di tipo amministrativo o contrattuale devono intendersi i provvedimenti di riduzione delle spese comprimibili, realizzati anche con l'adozione di misure riguardanti i procedimenti di gara ancora in corso di espletamento e, comunque, nel rispetto dei diritti ed interessi legittimi eventualmente già maturati da parte di terzi, ovvero, in caso di procedimenti di gara già definiti, mediante le riduzioni di somministrazioni, forniture ed appalti nei limiti consentiti dalla legge.
2. L
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