D.M. Economia e delle finanze 08.08.2010
1. Le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato inviano, rispettivamente, ai competenti Uffici centrali del bilancio e ragionerie territoriali dello Stato il programma dei pagamenti e i successivi aggiornamenti, nonché tutti gli atti di indirizzo, organizzazione e coordinamento impartiti dai competenti organi di vertice riguardanti la razionalizzazione e/o il ridimensionamento delle strutture operative e delle attività o, più in generale, gli obiettivi di contenimento delle spese.
2. Gli Uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato valutano le procedure di spesa, anche al fine del rispetto dei vincoli di bilancio nonché delle disposizioni dettate dall'art. 1, comma 21, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, riguardanti la segnalazione al Ministro, dell'insufficienza degli stanziamenti, tenuto anche conto delle spese di cui agli articoli da 6 a 9 del presente decreto.
3. Gli Uffici di controllo di cui al comma 2 del presente articolo, in presenza di atti di pagamento non in linea con il programma o che comportino sforamento dei vincoli di bilancio. inoltrano la segnalazione alla coesistente Amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
4. Il funzionario responsabile della spesa è comunque tenuto a segnalare il rischio di non garantire il rispetto delle previsioni di spesa. Ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la mancata segnalazione costituisce elemento valutabile ai fini della responsabilità di cui all'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 68 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e comporta, inoltre, responsabilità disciplinare ed amministrativa, ai sensi dell'a
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