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Circolare P.C.M. - F.P. 06.08.2010, n. 11

Art. 53, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 - requisiti per il conferimento di incarichi di direzione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

1. Premessa.

L'art. 52 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ha modificato l'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserendo nel testo il comma 1-bis. Questo prevede che "Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.". La disposizione è stata approvata ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. m), della legge 4 marzo 2009, n. 15, nell'esercizio della delega al Governo a "rivedere la disciplina delle incompatibilità per i dirigenti pubblici e rafforzarne l'autonomia rispetto alle organizzazioni rappresentative dei lavoratori e all'autorità politica".

Considerati i numerosi quesiti pervenuti sulla portata della norma, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni generali ai fini di un'omogenea applicazione della disposizione.

2. Finalità della norma.

La norma introduce un impedimento ovvero una condizione ostativa relativa al conferimento di incarichi di direzione nelle amministrazioni con riferimento alla preposizione a strutture che gestiscono il personale.

La finalità della disposizione è quella di perseguire un'azione amministrativa imparziale e uno svolgimento della funzione dirigenziale scevro da possibili condizionamenti mediante il ricorso a strumenti organizzativi formali. La norma pertanto si riconduce ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, che, a prescindere dalla natura dell'attività e anche in presenza di un rapporto di lavoro contrattualizzato, debbono essere osservati dalla pubblica amministrazione, la quale è tenuta «al rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento cui è estranea ogni logica speculativa» (C

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