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Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 05.08.2010

Circolare interpretativa delle modifiche introdotte dall'art. 20 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle disposizioni sulle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore contenute nell'art. 49 e nell'art. 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni (attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e finanziamento del terrorismo nonché dello direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione).

L'art. 20 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, recante misure urgenti in tema di stabilizzazione finanziaria e competitività economica, modifica gli articoli 49 e 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, riducendo da 12.500 a 5.000 euro la soglia per la circolazione di strumenti di pagamento in forma libera, quali il contante, gli assegni trasferibili e i titoli al portatore e inasprendo le sanzioni relative a questa tipologia di violazioni.

La presente circolare fornisce indicazioni operative per la corretta applicazione della normativa antiriciclaggio.

Con effetto a decorrere dal 31 maggio 2010, la soglia ovunque indicata di 12.500 euro è ridotta a 5.000 euro, mentre rimane inalterata la struttura delle violazioni previste dai commi dall'1 al 19 dell'articolo 49 del decreto legislativo 231/2007. Non si applicano le sanzioni per le violazioni previste dai commi 1, 3 5, 8, 12 e 13 dell'articolo 49, commesse tra il 31 maggio 2010 e il 15 giugno 2010, quando riferite a importi compresi tra 5.000 e 12.500 euro.

Di conseguenza, rileggendo alla luce della nuova soglia le norme già contenute nel decreto legislativo 231/2007, si precisa quanto segue:

1. È consentito il trasferimento di contanti e titoli al portatore tra soggetti diversi solamente quando il valore oggetto del trasferimento è inferiore a 5.000 euro. Non sono consentiti i trasferimenti, di importo inferiore alla citata soglia, quando sono artificiosamente frazionati allo scopo di eludere la legge.

2. È consentita l'emissione di assegni bancari e postali, assegni circolari e vaglia postali e cambiari liberi per importi inferiori a 5.000 euro. Si conferma che, ai sensi dell'articolo 49, comma 10 del decreto legislativo 231/2007, il rilascio di assegni bancari, circolari, vaglia cambiari o postali in forma libera, di importo inferiore a 5.000 euro, è consentito soltanto previa richiesta in forma scritta e pagamento dell'imposta di bollo di 1,50 euro per si

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