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Ricorso 24.09.2009, n. 8

Conflitto di attribuzione tra enti. (G.U. 04.11.2009, n. 44 - Serie Speciale)

Formula iniziale

Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti 24 settembre 2009 n. 8. (GU n. 44 del 4-11-2009)

Istruzione - Istruzione pubblica - Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del d.l. n. 112/2008 convertito, con modificazioni, in legge n. 133/2008 - Previsione dell'istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni in collaborazione con gli enti territoriali con la coordinata partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al sistema scolastico nel suo complesso - Ricorso per conflitto tra enti proposto dalla Regione Piemonte - Denunciata violazione della sfera di competenza concorrente regionale in materia di disciplina dell'attività di dimensionamento della rete scolastica sul territorio - Denunciata lesione del principio di leale collaborazione, per la mancata previsione di forme di concertazione idonee con le Regioni - Richiesta alla Corte costituzionale di dichiarare che la norma impugnata è lesiva delle attribuzioni regionali e conseguentemente di annullare la stessa.

- Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, art. 2, comma 4.

- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.

Istruzione - Istruzione pubblica - Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del d.l. n. 112/2008 convertito, con modificazioni, in legge n. 133/2008 - Previsione che le sezioni della scuola di infanzia con un numero di iscritti inferiori a quello previsto in via ordinaria, situate in comuni montani, in piccole isole, in piccoli comuni appartenenti a comunità prive di strutture educative per la prima infanzia, possono accogliere piccoli gruppi di bambini di età compresa tra i due e i tre anni, la cui consistenza è determinata nell'annuale decreto interministeriale

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