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D.M. MIUR 29.09.2009, n. 82.

Art. 5 -

1) Il personale che produce istanza ai sensi del presente decreto è obbligato ad accettare qualunque proposta di supplenza, all'interno delle preferenze espresse nella domanda, salvo quella che, ai sensi del precedente articolo, viene offerta in corso di altro contratto.

2) La rinuncia immotivata o senza giustificato motivo a una proposta di contratto comporta la decadenza dal diritto ad essere interpellato per ulteriori proposte di contratto secondo le procedure di cui al presente decreto, la conseguente perdita del diritto all'attribuzione del punteggio relativo all'anno scolastico, salvo il diritto all'attribuzione di quello maturato in ragione del servizio effettivamente svolto, nonché la perdita del diritto all'indennità di disoccupazione di cui all'art. 1 quinquies del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, eventualmente percepita.

3) Nessuna penalizzazione viene applicata nel caso in cui il personale rinunci alla supplenza, anche in corso, per accettare un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche resosi disponibile successivamente o in quanto destinatario di progetti ai sensi di specifiche convenzioni stipulate tra questo Ministero e le Regioni.

4) Nessuna penalizzazione viene applicata, altresì, in caso di rinuncia per l'essere impegnati nell'espletamento di supplenza temporanea conferita in virtù di legittima inclusione nelle graduatorie di circolo o di istituto. Analogamente non è penalizzato chi, nelle more della pubblicazione degli elenchi prioritari di cui all'art. 3, abbia accettato una supplenza per effetto dell'inserimento nelle graduatorie di circolo o di istituto, in provincia diversa, sempreché tale supplenza perduri al momento della chiamata dall'elenco priori

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