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D.M. MIUR 29.09.2009, n. 82.

Art. 2 -

1) Il personale di cui all'art. 1 è utilizzato per le supplenze conferite dai dirigenti scolastici per effetto dell' assenza del personale in servizio nella scuola per tutti gli insegnamenti o i profili professionali per i quali è iscritto, rispettivamente, nelle graduatorie ad esaurimento per quanto riguarda i docenti e nelle graduatorie permanenti e ad esaurimento per quanto riguarda il personale A.T.A., con precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie di circolo o di istituto. Detta precedenza è riconosciuta, secondo l'ordine di graduatoria, anche ai fini del completamento d'orario, in caso di stipula di contratto con orario inferiore a quello di cattedra o posto di insegnamento sia nella provincia di appartenenza (dove è stata valutata l'istanza di partecipazione alla procedura delle graduatorie ad esaurimento) che in una delle province opzionali aggiuntive, fermo restando che il completamento può avvenire solo nell'ambito della provincia in cui il contratto è stato stipulato.

2) Il personale interessato presenta apposita istanza, entro il termine perentorio del 9 ottobre 2009, dichiarando la propria disponibilità, secondo il modello allegato, indirizzato ad uno degli Uffici seguenti per il tramite dell'istituzione scolastica in cui ha prestato servizio nell'a.s. 2008/09: alla sede provinciale dell'ufficio scolastico regionale che ha gestito la graduatoria ad esaurimento di appartenenza, per i docenti e, per il personale ATA, le graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché quelle provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo 2004; alla sede provinciale dell'ufficio scolastico regionale nella cui graduatoria di circolo o istituto è inserito per l'a.s. 2009/2010; in via obbligatoria, ai fini del completame

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