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Nota operativa INPDAP 07.10.2009, n. 50

Art. 22 ter della legge 3 agosto 2009, n.102 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 - Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2009, n.179, S.O. - Innalzamento dei requisiti anagrafici delle lavoratrici.

L'articolo 22 - ter della legge richiamata in oggetto introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2010 per le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti nuovi requisiti anagrafici per la maturazione del diritto ad un trattamento pensionistico di vecchiaia nonché per quello previsto dall'art. 1, comma 6, lettera b) della legge 23 agosto 2004 n. 243 e successive modificazioni (requisiti anagrafici per le destinatarie di un sistema contributivo).

In particolare le disposizioni in esame, che per esplicita disposizione legislativa si aggiungono al già richiamato art. 2, comma 21 della legge n. 335/1995, individuano, per l'anno 2010, il requisito anagrafico di 61 anni per accedere al pensionamento di vecchiaia che viene ulteriormente incrementato di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell'età di 65 anni.

Per un'immediata visualizzazione dei nuovi requisiti, si riporta la seguente tabella:

Anno Età anagrafica
2010 61
2012 62
2014 63
2016 64
2018 e oltre 65

L'innalzamento graduale del limite di età opera anche nei confronti delle lavoratrici del comparto sanità ed in particolare per il personale infermieristico il cui regolamento organico fissa il limite anagrafico dei 60 anni quale requisito per la maturazione del relativo diritto al pensionamento di vecchiaia.

Per espressa previsione normativa continuano a trovare applicazione sia le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati (es. donne magistrato, ambasciatori, professoresse universitarie) che quelle relative al personale femminile delle forze armate, compresa l'

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