Decreto legislativo 27.10.2009, n. 150
Titolo II - Misurazione, valutazione e trasparenza della performance
Capo II - Il ciclo di gestione della performance
1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione, con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della performance. 12
2. La funzione di misurazione e valutazione delle performance è svolta:
a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera e), del medesimo articolo;
b) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto agli articoli 8 e 9;
c) dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualità dei servizi resi dall'amministrazione, partecipando alla valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis. 13
2-bis. Il Sistema di misurazione e valutazione del
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