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Circolare PCM 12.10.2009, n. 5

Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" - Pubblicazione dei dati sulla dirigenza e sulle assenze e presenze personale - Ulteriori indicazioni operative.

PREMESSA

L'art. 21, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", ha previsto l'obbligo delle amministrazioni di pubblicare sui propri siti Internet, in attuazione dei principi di trasparenza e di buona amministrazione, i curricula vitae, i dati relativi alle retribuzioni e i recapiti istituzionali dei dirigenti, nonché le informazioni inerenti i tassi di assenza e di presenza del personale di ciascun ufficio dirigenziale.

Con circolare n. 3 del 17 luglio 2009, sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali, sono state date le prime indicazioni operative per l'attuazione della norma. Inoltre, è stata posta a disposizione delle amministrazioni e dei dirigenti, sul sito del Dipartimento della funzione pubblica, una apposita procedura per la compilazione on line dei curricula e dei dati relativi alle retribuzioni.

In relazione a quanto emerso nel corso di questo primo periodo di applicazione, visti anche i quesiti più frequenti posti dalle amministrazioni e le problematiche evidenziate, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sul corretto adempimento dell'obbligo normativo, fornendo, altresì, ulteriori indicazioni operative atte a chiarire eventuali dubbi in ordine ai dati che devono essere pubblicati ed alle modalità della pubblicazione medesima.

1. Dati relativi ai dirigenti

- Ambito di riferimento

L'art. 21 della legge n. 69 del 2009 fa esclusivo riferimento al personale avente qualifica dirigenziale (anche con contratto a tempo determinato) ed ai segretari comunali e provinciali. L'obbligo di pubblicazione, pertanto, non riguarda i dati dei dipendenti inquadrati nelle aree non dirigenziali cui, negli Enti privi di personale dirigente, siano attribuite, a norma di legge, le relative funzioni.

Analogamente, non sono oggetto di pubblicazione i dati del personale inquad

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