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CCNQ 09.10.2009

Contratto collettivo nazionale quadro di modifica del CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle Organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti 2008-2009 del 26 settembre 2008. (G.U. 20.10.2009, n. 244)

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, dello stesso decreto n. 165, ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva.

2. Con il presente contratto le parti procedono alla nuova ripartizione dei distacchi e permessi il cui contingente complessivo, come definito dal CCNQ del 26 settembre 2008, è ridotto delle percentuali fissate dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 23 febbraio 2009 - revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali autorizzabili a favore del personale dipendente dalle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'art. 46-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. Nel presente contratto la dizione «comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego» è semplificata in «comparti».

4. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale, disciplinate dal relativo accordo collettivo quadro stipulato il 7 agosto 1998 per il personale dei comparti, sono indicate con la sigla RSU. Il predetto accordo è indicato con la dizione «accordo stipulato il 7 agosto 1998». Il CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali - stipulato contestualmente - ed integrato dal CCNQ del 27 gennaio 1999, dall'art. 7, comma 3, del CCNQ del 18 dicembre 2002 e dal CCNQ del 24 settembre 2007 è indicato come «CCNQ del 7 agosto 1998».

5. Sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali

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