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D.M. MIUR 11.11.2009, n. 9.

Articolo unico -

I criteri per l'attivazione del servizio educativo delle sezioni primavera, quale base per la definizione delle intese regionali di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, lettera a) dell'Accordo del 29 ottobre 2009, sono i seguenti:

a) gestione dell'offerta da parte del pluralismo istituzionale che caratterizza il settore in ambito regionale, nella valorizzazione del principio di sussidiarietà;

b) qualità pedagogica, flessibilità ed originalità delle soluzioni organizzative autonomamente definite, comunque rispettose della particolare fascia di età cui si rivolge;

c) integrazione, sul piano pedagogico, della sezione con la struttura presso cui funziona (scuola dell'infanzia, nido) sulla base di specifici progetti;

d) accesso al servizio di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi che compiano, comunque, i due anni di età entro il 31 dicembre 2009; l'inserimento effettivo avverrà eventualmente al compimento dei 24 mesi secondo modalità e tempi definiti localmente;

e) presenza di locali idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispettosi delle norme regionali e dei regolamenti comunali vigenti in materia, e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia da due a tre anni, quali, in particolare, l'accoglienza, il riposo, il gioco, l'alimentazione, la cura della persona, ecc.;

f) allestimento degli spazi con arredi, materiali, strutture interne ed esterne, in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione, di apprendimento;

g) orario di funzionamento flessibile rispondente alle diverse esigenze dell'utenza e alla qualità di erogazione del servizio, compreso, di massima, tra le 5 e le 9 ore giornaliere;

h) dimensione contenuta del numero di bambini per sezione che non superi, di norma, le 20 unità, in base al modello educativo

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