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D.M. MIUR 04.11.2009, n. 89

Criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2009/2010. (G.U. 23.01.2010, n. 18)

Art. 4 - Scuole dell'infanzia paritarie

Le risorse disponibili a livello regionale per le scuole dell'infanzia paritarie sono ripartite come segue:

a) il 20% è ripartito fra tutte le scuole funzionanti sul territorio regionale;

b) 80% è ripartito fra tutte le sezioni delle scuole senza fini di lucro funzionanti sul territorio regionale.

Le risorse di cui alla precedente voce a) sono ripartite assegnando a ciascuna scuola dell'infanzia paritaria un contributo fisso, uguale su tutto il territorio regionale, calcolato in base al rapporto tra le risorse complessivamente destinate alle scuole dell'infanzia ed il numero delle scuole dell'infanzia paritarie funzionanti. Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo vengono considerate le scuole paritarie con almeno una sezione con un minimo di 8 alunni effettivamente iscritti e frequentanti, fatte salve situazioni del tutto eccezionali per rilevanza sociale o territoriale, valutate dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.

Le risorse di cui al punto b) sono ripartite assegnando, per ciascuna sezione effettivamente funzionante di scuola dell'infanzia paritaria gestita da soggetti senza fini di lucro, un contributo fisso, uguale su tutto il territorio regionale. Il contributo è corrisposto per le sezioni effettivamente costituite e funzionanti, con un minimo di quindici alunni, fatta eccezione per le scuole a sezione unica.

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