Decreto legge 27.11.2009, n. 170
1. È abrogato l'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167.
2. Sono nulli gli effetti eventualmente prodotti dall'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nel periodo di vigenza della norma medesima.
2-bis. Fino all'avvenuta rinnovazione e al completamento, a seguito di annullamento giurisdizionale, della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale n. 94 - del 26 novembre 2004, il personale in servizio con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, continua ad esercitare le funzioni medesime in via transitoria nelle sedi di rispettiva assegnazione alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli atti adottati dal predetto personale nell'espletamento degli incarichi di cui al presente comma.
2-ter. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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