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Deliberazione Corte Conti - Sezioni delle autonomie 23.11.2009, n. 20

Interpretazione art. 71 del D.L. 112/2008 convertito nella L.133/2008.

La Corte dei Conti

In

Sezione delle Autonomie

nell'adunanza del 9 novembre 2009

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, dalle stesse modificato con le deliberazioni n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo, ai sensi dell'art. 3, comma 62 della legge 24 dicembre 2007, n. 444, dal Consiglio di Presidenza con la deliberazione n. 229 del 19 giugno 2008;

Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15;

Visto il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Vista la propria deliberazione n. 9 del 4 giugno 2009, recante "Modificazioni ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo";

Vista la nota n. 2545 del 6 luglio 2009 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per le Marche ha trasmesso al Presidente del Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo ed ai Presidenti di tutte le Sezioni regionali, una richiesta di parere da parte di un comune della Regione Marche, ravvisando nella problematica prospettata una questione rilevante in generale per tutto il pubblico impiego;

Vista la nota n. 74-03/11/2009-AUT_PRES-A91P2 con la quale il Presidente della Corte ha convocato la Sezione delle Autonomie per l'adunanza odierna;

Udito il relatore, Presidente della Sezione di controllo per la Regione Marche Giuseppe Ranucci,

PREMESSO

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per le Marche ha sottoposto a questa Sezione delle Autonomie un quesito concernente la copertura delle

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