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Nota MIUR 30.03.2009, prot. n. 4163

RSU decaduta. Validità del Contratto integrativo di istituto. Chiarimenti dell'ARAN.

Sono pervenuti da parte di diversi dirigenti scolastici quesiti circa la possibilità di ritenere valido il contratto integrativo di istituto relativo all'anno scolastico precedente, ove si sia determinata l'impossibilita oggettiva di svolgere l'attività negoziale perché la RSU è decaduta e le OO. SS. di categoria non hanno provveduto a sostituirla mediante indizione di nuove elezioni.

Della questione è stata investita l' ARAN che con due successive note, l'una del 30 ottobre 2008 e l'altra del 10 marzo 2009, ha fornito i seguenti chiarimenti.

In ordine alla possibilità di definire la contrattazione integrativa con le sole rappresentanze sindacali di categoria, la prima nota richiama, anzitutto, l'articolo 7, comma 3 dell'Accordo collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998, ai sensi del quale, ove il 50% dei componenti la RSU decadano, non è più possibile procedere alla sostituzione degli stessi «e, conseguentemente, si ha l'automatica decadenza dell'intera RSU». Ciò comporta la necessità di procedere a nuove elezioni che, in forza dell'articolo 1, comma 3, parte seconda del medesimo Accordo quadro, potranno essere indette «dalle sole organizzazioni sindacali, congiuntamente o singolarmente». In secondo luogo, la nota in esame richiama l'attenzione sul disposto dell'articolo 8 del CCNL Comparto scuola del 29 novembre 2007, «in base al quale la RSU è uno dei soggetti negoziali necessari per la contrattazione integrativa di istituto». Inoltre, ricorda l'ARAN, la questione è stata anche analizzata nell'Accordo di interpretazione autentica del 13 febbraio 2001, nel quale le parti, dopo aver individuato una tempistica entro cui procedere alla sostituzione della RSU, hanno chiarito che «solo nel corso di tale periodo è consentita la prosecuzione delle relazioni sindacali con le sigle firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica». Pertanto, conclude la medesima nota, dal quadro normativo di riferimento emerge che «nessuna

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