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D.P.R. 20.03.2009, n. 89

Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (G.U. 15.07.2009, n. 162)

Art. 1 - Previsioni generali

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 28 marzo 2003, n. 53; dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; dal capo IV del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; dall'articolo 1, commi 1 e 7 del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione sono disciplinati dal presente regolamento.

2. Il presente regolamento provvede, anche attraverso modifiche delle disposizioni legislative vigenti, ad introdurre, nell'organizzazione e nel funzionamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, misure di riorganizzazione e qualificazione, al fine di assicurare migliori opportunità di apprendimento e di crescita educativa, e dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

3. In sede di prima attuazione del presente regolamento, e comunque per un periodo non superiore a tre anni scolastici decorrenti dall'anno scolastico 2009-2010, si applicano le Indicazioni nazionali di cui agli allegati A, B, C e D del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come aggiornate dalle Indicazioni per il curricolo di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 31 luglio 2007. Con atto di indirizzo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati i criteri generali necessari ad armonizzare gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi agli obiettivi previsti dal presente regolamento.

4. Nel corso del triennio scolastico 2009/2010-2011/2012, l'eventuale revisione delle Indicazioni nazionali, di cui al comma 3, da adottarsi mediante regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è effettuata, sulla base degli esiti di apposito monitoraggio sul

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