IperTesto Unico IperTesto Unico

D.P.R. 20.03.2009, n. 81

Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (G.U. 02.07.2009, n. 151)

Titolo II - Razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola

Capo II - Disposizioni comuni a tutti gli ordini e gradi di istruzione

Art. 6 - Classi funzionanti presso ospedali e istituti di cura

1. In applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, d'intesa con le aziende sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, possono autorizzare il funzionamento di classi di scuola primaria e secondaria di I grado per i minori ricoverati presso ospedali e istituti di cura. Alle suddette classi possono essere ammessi anche gli alunni accolti in ricovero giornaliero.

2. Per il funzionamento delle classi di cui al comma 1, i dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali individuano le forme organizzative più idonee, ivi compresa l'attivazione delle classi con alunni iscritti ad anni di corso diversi, in relazione al numero degli obbligati alla frequenza di cui si prevede il ricovero nel corso dell'anno scolastico.

3. Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell'istruzione di II grado, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 28 novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di degenza, la determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti comuni di cui all' articolo 4, comma 3 dello stesso decreto, sia per le aree di indirizzo, è effettuata in organico di diritto avendo esclusivo riguardo alle risorse umane e alle professionalità ritenute indispensabili per la più corretta e prof

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.