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D.P.C.M. PCM 30.03.2009

Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici. (09A06300). (G.U. 06.06.2009, n. 129)

Titolo II - Regole tecniche di base

Art. 7 - Conservazione delle chiavi e dei dati per la creazione della firma

1. è vietata la duplicazione della chiave privata e dei dispositivi che la contengono.

2. Per fini particolari di sicurezza, è consentito che le chiavi di certificazione vengano esportate, purchè ciò avvenga con modalità tali da non ridurre il livello di sicurezza e di riservatezza delle chiavi stesse.

3. Il titolare della coppia di chiavi:

a) assicura la custodia del dispositivo di firma in conformità all'art. 32, comma 1, del codice, in ottemperanza alle indicazioni fornite dal certificatore;

b) conserva le informazioni di abilitazione all'uso della chiave privata separatamente dal dispositivo contenente la chiave;

c) richiede immediatamente la revoca dei certificati qualificati relativi alle chiavi contenute in dispositivi di firma difettosi o di cui abbia perduto il possesso, o qualora abbia il ragionevole dubbio che essi siano stati usati abusivamente da persone non autorizzate;

d) mantiene in modo esclusivo la conoscenza o la disponibilità di almeno uno dei dati per la creazione della firma.

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