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Interpello Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 20.03.2009, n. 31

Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - sospensione del congedo parentale per godere del permesso retribuito per gravi motivi ex art. 30 CCNL comparto Università del 9 agosto 2000.

L'Università degli Studi di Firenze ha promosso istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla possibilità di sospendere, su richiesta, il congedo parentale senza retribuzione per figlio di età compresa fra 3 ed 8 anni, di cui agli artt. 32 e 34 del D.Lgs. n. 151/2001, per godere del permesso retribuito per gravi motivi di cui all'art 30 del CCNL "Comparto Università" del 9 agosto 2000 (come modificato dall'art 6 del CCNL del 13 maggio 2003 e dall'art 9 del CCNL del 27 gennaio 2005), al fine di assistere lo stesso figlio affetto da malattia debitamente certificata.

In proposito, acquisito il parere della Direzione generale delle condizioni di lavoro e dell'INPS, si osserva quanto segue.

Questo Ministero, con risposta ad interpello del 28 giugno 20006, ha riconosciuto la possibilità di sospendere il congedo parentale, su richiesta del dipendente, nell'ipotesi in cui, durante la fruizione dello stesso insorga la malattia del figlio nelle ipotesi di cui all'art 47 del T.U. n. 151/2001.

L'INPS con la circolare n. 8 del 17 gennaio 2003 prevede la sospensione del congedo parentale, a domanda dell'interessato, a fronte della sopravvenuta malattia del genitore.

È stata, pertanto, riconosciuta la possibilità di mutare il titolo giustificativo dell'assenza dal servizio senza che a ciò osti la diversa natura giuridica del titolo stesso. L'ammissibilità della sospensione del congedo parentale appare peraltro legittimata da una lettura orientata dell'art 22, comma 6, del D.Lgs. n. 151/2001 (trattamento economico e normativo del congedo di maternità) cui l'art 34, comma 6, dello stesso D.Lgs. (trattamento economico e normativo del congedo parentale) fa rinvio, secondo cui le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità o di congedo parentale. Se ne deduce che i predetti congedi potranno essere sospesi da ferie o ass

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