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Decreto 18.03.2009, n. 34

Criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2008/2009. (G.U. 07.07.2009, n. 155)

Art. 6 - Scuole primarie paritarie convenzionate

Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23 e dell'art. 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni nella legge 3 febbraio 2006, n. 27, alle scuole primarie paritarie che stipulano la convenzione viene assegnato un contributo annuo, avuto riguardo a:

a) numero di classi con una composizione minima di dieci alunni ciascuna;

b) numero di ore di sostegno per gli alunni disabili previste dal piano educativo individualizzato;

c) numero di ore di insegnamento integrativo necessarie per alunni in difficoltà di apprendimento su progetto aggiuntivo.

In caso di risorse residue dalle assegnazioni di cui ai precedenti commi, l'Ufficio scolastico regionale valuta la possibilità di corrispondere contributi integrativi per progetti resi necessari da particolari necessità di inserimento di alunni con disabilità o con difficoltà di apprendimento.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23 e dell'art. 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito nella legge 3 febbraio 2006, n. 27, è assicurato in via prioritaria alle scuole primarie già parificate, un contributo di 19.367 euro per classe con almeno dieci alunni; è altresì riconosciuto il contributo annuale sopra indicato riferito a 24 ore settimanali di sostegno di alunni certificati in base alla legge n. 104/1992. Tale contributo è parametrato in relazione al numero di ore di sostegno riconosciute dal Gruppo di lavoro provinciale sull'Handicap e previste in convenzione.

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