Decreto 18.03.2009, n. 34
I contributi sono erogati in via prioritaria alle scuole paritarie che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non sono legate a società aventi fini di lucro o da queste controllate.
Ai fini del precedente comma, si intendono scuole paritarie senza fini di lucro quelle gestite da soggetti giuridici senza fini di lucro ovvero:
- associazioni riconosciute di cui agli articoli 14 e seguenti del codice civile;
- associazioni non riconosciute di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile, il cui atto costitutivo e/o statuto risulti da scrittura privata registrata o da atto pubblico;
- fondazioni di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile;
- enti ecclesiastici di confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- società interamente e stabilmente possedute da enti ecclesiastici di confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- altre istituzioni di carattere privato di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2000;
- imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 155/2006;
- enti pubblici;
- cooperative a mutualità prevalente di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile;
- cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991.
L'appartenenza ad una delle predette tipologie di soggetti giuridici senza fini di lucro e l'assenza dei legami di cui al primo comma devono essere documentate dai soggetti interessati.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.