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Direttiva MIUR 17.03.2009, n. 33

Incarichi di presidenza

Art. 2 -

1. Gli incarichi di presidenza già conferiti negli anni precedenti sono confermati a domanda sui posti residuati dopo le nomine in ruolo dei dirigenti scolastici vincitori dei concorsi in atto nonché dei dirigenti scolastici che entreranno in turno di nomina ai sensi dei commi 605 e 619 dell'art. 1 della legge n. 296 del 28.12.2006 (legge finanziaria 2007), della legge n. 17 del 26.2.2007, secondo i criteri stabiliti con C.M. n. 40 del 26.4.2007, fino all' esaurimento delle graduatorie di cui al D.L. 31.12.2007, n. 248 convertito, con modificazioni, nella legge 28.02.2008, n. 31.

2. In presenza di candidati idonei che non abbiano potuto conseguire la nomina per mancanza di posti vacanti e disponibili, gli stessi, qualora siano inclusi nelle graduatorie per la conferma degli incarichi per l'a.s. 2008/2009, saranno assegnati nelle sedi destinate agli incarichi di presidenza e confermati con precedenza rispetto agli altri aspiranti, indipendentemente dal settore per il quale hanno concorso.

3. Qualora si verifichi una riduzione dei posti vacanti e disponibili rispetto al numero degli aspiranti alla conferma, i perdenti posto, al fine della conferma dell'incarico, possono essere assegnati a scuola o istituto di altro settore formativo della provincia di appartenenza o, in mancanza, nell'ordine, a scuola o istituto dello stesso o di altro settore formativo nell'ambito della regione, secondo le modalità previste nel successivo art. 3, comma 2.

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