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CCNI 12.03.2009

Mobilità professionale personale ATA del 12 marzo 2009.

Art. 8 - Esami finali

8.1. Concluso positivamente il corso di formazione, gli aspiranti sono ammessi a sostenere l'esame finale di cui all'articolo 2.1. Tale esame verte sugli argomenti che hanno costituito oggetto del percorso formativo e sull'attività da svolgere nel profilo superiore

8.2. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, per tutti i profili professionali l'esame consiste in un colloquio riguardante i contenuti di un elaborato predisposto dal corsista su un argomento scelto tra quelli svolti nel corso di formazione ed in una prova pratica avente le finalità di verificare il livello di preparazione in possesso del corsista.

8.3. Per il profilo di assistente tecnico le prove pratiche devono essere formulate tenendo conto delle aree di laboratorio corrispondenti ai titoli di studio prodotti dai candidati. Qualora il candidato abbia presentato titoli di studio che diano accesso a più aree di laboratorio deve essere ammesso a sostenere una prova pratica con riferimento ad una unica area di propria scelta.

8.4. L'esame finale si intende superato con il punteggio minimo di 24/30".

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