CCNI 03.03.2009
1. I trasferimenti a domanda del personale A.T.A. di cui al precedente articolo 1, nei 5 anni successivi alle modifiche degli assetti territoriali, sono disposti immediatamente dopo i trasferimenti in ambito provinciale e prima dei movimenti della terza fase, nel limite delle disponibilità destinate a tale fase dall'art. 6, comma 5 del CCNI sottoscritto il 12 febbraio 2009, detratti i posti corrispondenti al numero delle unità di personale di ruolo in attesa di sede, e del personale eventualmente in soprannumero.
2. I predetti trasferimenti sono disposti nel rispetto delle precedenze previste dal CCNI sottoscritto in data 12 febbraio 2009 fino alla concorrenza del totale dei posti individuati con le modalità di cui al precedente comma 1.
3. Il personale trasferito d'ufficio nel quinquennio antecedente al presente CCNI in o da un comune che, in virtù del nuovo assetto territoriale, appartenga ad una provincia diversa da quella di precedente titolarità mantiene il diritto al rientro nella scuola e, in subordine, nel comune di precedente titolarità alle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, punto II e IV del CCNI sottoscritto in data 12 febbraio 2009. Pertanto il predetto personale partecipa ai trasferimenti nella scuola e, in subordine, nel comune dove era titolare ed infine negli altri comuni della provincia richiesta, precedendo tutti gli altri movimenti disciplinati nel presente articolo. Nel caso di accoglimento della domanda di trasferimento di cui al presente comma, non si tiene conto delle domande relative alla provincia di titolarità.
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