Regolamento Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo 12.05.2009, n. 30
Capo I - Disposizioni di carattere generale
1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
a) «attuario»: un soggetto iscritto all'Albo nazionale degli attuari, di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194;
b) «attuario incaricato»: l'attuario incaricato dall'impresa di assicurazione di cui agli articoli 31 e 34 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
c) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;
d) «imprese»: le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'attività assicurativa;
e) «ISVAP» o «Autorità»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
f) «rami danni»: i rami di attività di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
g) «rami vita»: i rami di attività di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
h) «rami responsabilità civile veicoli a motore e natanti»: i rami di attività di cui all'art. 2, comma 3, n. 10 e 12 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
i) «sede secondaria»: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un'impresa di assicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività assicurativa;
j) «servizi assicurativi»: i contratti, anche in forma di polizza collettiva, emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attività rientranti nei rami di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
k) [«UNAR»: l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura, di cui all'art. 55-novies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modificaz
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