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Ordinanza TAR Lazio - Sezione terza bis 07.05.2009, n. 2049.

Visto il ricorso 3006/2009 proposto da: ..... ..... ..... ..... .....

rappresentati e difesi da: ..... ..... ..... ..... .....

con domicilio eletto in Roma ..... ..... ..... ..... .....

contro

MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO

con domicilio eletto in Roma ..... ..... ..... ..... .....

presso la sua sede;

per l'annullamento

- della circolare n. 16/09 avente ad oggetto: adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 2009/2010;

- di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;

Visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Nominato relatore il Consigliere Pierina BIANCOFIORE e uditi alla Camera di Consiglio del 7 maggio 2009 gli avvocati come da verbale;

Ritenuto che in relazione al pregiudizio prospettato ed alle censure proposte in ricorso, sussistono le ragioni, previste dall'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificato dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per l'accoglimento della domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, atteso, inoltre, che il ricorso, ad un sommario esame, appare fondato in ordine alla prima censura proposta laddove i ricorrenti pongono in rilievo che la circolare n. 16 del 10 febbraio 2009 viola l'art. 5 del D.L. 1° settembre 2008, n. 137 nella parte in cui all'art. 3.3., terzo capoverso dispone: "L'assegnazione di altro docente nella classe, a decorrere dal 1° settembre 2009, non consente in alcun modo una diversa scelta di libri di testo già effettuata", atteso che detto criterio non riposa nel cit

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