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Ordinanza 06.05.2009, n. 3763

Attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile». (09A05325). (G.U. 11.05.2009, n. 107)

Art. 5 -

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, in favore dei lavoratori residenti nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali di cui all'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, scaduta o in scadenza dopo il 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2010 è prorogata per sei mesi, con riconoscimento della contribuzione figurativa. Il comma 4 dell'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009, come modificato dall'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3757 del 21 aprile 2009 è soppresso.

2. Ai collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, ai lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, operanti nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici, è riconosciuta per un periodo massimo di tre mesi un'indennità pari a 800 euro mensili. L'indennità è erogata dall'INPS e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, alle imprese e ai lavoratori autonomi, anche del

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