Ordinanza 06.05.2009, n. 3763
1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera m), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, nei confronti dei soggetti aventi sede, residenza o domicilio nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto-legge che hanno presentato o presentano alle camere di commercio entro il 30 novembre 2009, benché in ritardo rispetto a relativi termini ricadenti nel periodo dal 5 aprile 2009 al 30 novembre 2009, domande di iscrizione al registro delle imprese, denunce di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ovvero il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, non si applicano le sanzioni amministrative a tal fine previste dal codice civile e dalle leggi speciali.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.