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Nota MIUR 19.05.2009, prot. n. 7261

Contratti per supplenze su posti resisi disponibili dopo il 31 dicembre.

Con nota n. 3787 del 3 marzo 2008 , questa Direzione Generale aveva dato indicazioni alle scuole nel senso che i contratti stipulati fino al termine delle lezioni su posti resisi disponibili dopo il 31 dicembre venissero pagati dal M.E.F..

Con successiva nota del 4 aprile 2008 e' stato chiarito, anche a seguito di intervento della Ragioneria generale dello Stato, IGF, che non fanno parte della tipologia di posti indicata quelli già occupati da un titolare di contratto a tempo indeterminato o determinato fino al 31 agosto o al 30 giugno che, per vari motivi siano venuti a cessare dopo il 31 dicembre (morte, inabilità, decadenza, destituzione, passaggio ad altra Amministrazione).

Nonostante ciò, sembra che molte scuole abbiano continuato a inviare per il pagamento, tali contratti , mediante il Service Personale Tesoro, alla stregua dei contratti annuali e fino al termine delle attività didattiche.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze chiede di quantificare il fenomeno per fissare un incontro con questo Ministero, al fine di concordare le opportune compensazioni.

Per quanto sopra si prega di intervenire presso le istituzioni scolastiche della Regione affinché forniscano al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza Ufficio XIV - ciascuna per la propria parte e con la massima urgenza consentita - l'ammontare di quanto spettante per l'a.s. 2007/2008 ai titolari dei contratti menzionati (docenti e ATA), sino a tutto il mese di agosto 2008 o settembre in caso di scrutini suppletivi, sui posti disponibili dopo il 31 dicembre.

I dati devono essere rilevati secondo lo schema allegato.

Si ringrazia per la collaborazione.

Allegato - Schema per la rilevazione dei dati afferenti ai contratti di supplenza del personale docente e/o ATA stipulati su posti resisi dis

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